La polizia tributaria, acquisita la notizia di reato, né da comunicazione al pubblico ministero indicando “gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”. La norma si estende anche alla ripetizione https://bookmarkquotes.com/story18591436/una-revisi%C3%B3n-de-reati-bancari